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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 4573/2022 del 12-10-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve avvenire con motivi specifici, idonei a confutare le valutazioni peritali, indicando le ragioni per cui si ipotizza un'erroneità della consulenza, vuoi per contrasto con le tabelle di invalidità civile, vuoi per erroneo calcolo riduzionistico, vuoi per altro specifico motivo adeguatamente argomentato.

Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio è limitato ai vizi di violazione di legge o ai vizi della motivazione, non potendo estendersi al merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità dell'Opposizione all'Accertamento Tecnico Preventivo per Genericità delle Contestazioni alla Consulenza Tecnica d'Ufficio


La pronuncia in esame affronta il tema dell'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione ad un accertamento tecnico preventivo (ATP) in materia di invalidità civile, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU).
Nel caso di specie, un soggetto aveva presentato ricorso per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a seguito del mancato riconoscimento della prestazione da parte dell'### Successivamente, all'esito dell'ATP, il CTU aveva riconosciuto un tasso invalidante insufficiente, portando il ricorrente a presentare opposizione, chiedendo il rinnovo della CTU.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendola infondata. Il giudice ha richiamato l'art. 445 bis c.p.c., evidenziando come, nella fase di opposizione all'ATP, sia onere della parte ricorrente contestare specificamente le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. Tale specificità, secondo il Tribunale, deve essere tale da consentire al giudice di ipotizzare un'erroneità della CTU, ad esempio per contrasto con le tabelle di invalidità civile o per un erroneo calcolo riduzionistico.
Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che i motivi di opposizione erano generici, limitandosi ad affermare che le patologie lamentate erano state erroneamente valutate dal CTU. In particolare, l'opposizione si fondava su una presunta non corretta valutazione dell'obesità e del presunto stato depressivo del ricorrente. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come la CTU avesse adeguatamente valutato l'obesità, concludendo che essa non compromettesse la deambulazione o i movimenti articolari. Quanto allo stato depressivo, la CTU aveva rilevato un tono dell'umore eutimico e un soggetto collaborante e capace di relazionarsi.
Il Tribunale ha quindi ribadito che il sindacato del giudice sulla CTU è limitato ai vizi di violazione di legge o di motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. In assenza di tali vizi, e a fronte di contestazioni generiche, il ricorso in opposizione è stato rigettato. Il ricorrente è stato esonerato dal pagamento delle spese processuali in ragione della dichiarazione reddituale presentata. Le spese di CTU sono state poste a carico dell'###
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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